Una incresciosa vicenda ha contrapposto i Sindacati alla dirigenza ATM: il licenziamento di 5 apprendisti.

Adesso abbiamo la sentenza del Giudice del Lavoro e speravamo in un clima sereno ma così non è.

L’Azienda mal sopporta che il Giudice abbia accolto le richieste sindacali.

Riportiamo il comunicato di Cisl, Uil, Cisal ed OrSa e quello di ATM

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 LICENZIAMENTO DEI 5 APPRENDISTI – ATM PERDE ANCORA IN TRIBUNALE

La prima sentenza del Giudice del Lavoro a cui sono ricorsi alcuni autisti apprendisti di ATM SpA, dopo la mancata trasformazione del Contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, dimostra la giustezza delle rivendicazioni di questo fronte sindacale che, a suo tempo, ha tentato con ogni strumento di mediare con l’azienda e con l’Amministrazione Comunale per evitare il “licenziamento” immotivato dei 5 lavoratori, scontrandosi con l’ormai emblematico atteggiamento dispotico e supponente del management aziendale che invece di risolvere le vertenze in ambito sindacale finisce in tribunale, perde in modo sistematico e paga i risarcimenti e le spese processuali con soldi pubblici.

Nella fattispecie il Tribunale del lavoro ha dichiarato la nullità del contratto di apprendistato professionalizzate, perché applicato a un soggetto già formato in altre aziende, ed ha ordinato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal primo giorno dell’assunzione. Purtroppo, in virtù del Jobs Act che per gli assunti dopo il 2015 prevede il licenziamento senza giusta causa, l’azienda potrà evitare di riassumere il lavoratore limitandosi a corrispondere il cospicuo risarcimento disposto dal Tribunale. Il Giudice ha altresì sentenziato che al lavoratore in questione va riconosciuto l’intero premio di risultato maturato nel corso del rapporto, perché, vista la pregressa formazione in altre aziende, il ricorrente doveva essere equiparato a un dipendente a tempo indeterminato e fruire dell’intero premio, senza la limitazione prevista per gli apprendisti. Attesoché la maggior parte degli apprendisti è giunta in ATM SpA con certificata esperienza e formazione maturate in altre realtà lavorative, è facile immaginare uno tsunami di ricorsi che vedrà costretta l’azienda a reintegrare il premio con effetto retroattivo.

Si conferma che le “regole” imposte con supponenza nel “feudo” ATM, risultano illegittime quando si confrontano con la Legge ufficiale che tiene conto delle tutele, dei diritti, e della dignità dei lavoratori, principi sistematicamente calpestati, spesso impunemente, da questo management aziendale.

In buona sostanza ATM SpA ha applicato, in modo illegittimo, il contratto di formazione a lavoratori già formati, mettendoli alla guida da soli, sin dai primi giorni, alla stessa stregua dei conducenti anziani ma pagandoli come apprendisti e fruendo delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla Legge e alla fine del contratto di formazione ne ha mandati a casa 5 senza addurre alcuna motivazione. Considerato che dopo la mancata trasformazione dei 5 contratti in rapporto a tempo indeterminato, l’azienda ha predisposto l’assunzione di altri apprendisti, si evince che ATM SpA ha sfruttato per tre anni le agevolazioni per la formazione, ha poi glissato l’assunzione a tempo indeterminato ed ha ripreso ad assumere apprendisti fruendo ancora di agevolazioni pagate con soldi pubblici. Un gioco delle tre carte smascherato dal Tribunale del Lavoro che nella sentenza ha disposto spese di oltre 20.000 euro a carico della soccombente ATM SpA .

La Legge del “feudo” perde ancora in Tribunale e nessuno si scompone, quando le imposizioni autoritarie e gli errori sistematici a danno dei lavoratori si pagano con i soldi dei cittadini e il management non rischia nulla, è facile fare i feudatari… Il Sig. Sindaco, garante delle risorse pubbliche, BATTA UN COLPO!!!

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“ATM S.p.A. rappresenta preliminarmente che sugli apprendisti la giurisprudenza appare altalenante, esistendo già statuizioni favorevoli alla Società.

Si prende atto di una sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina che ha ritenuto la nullità di un rapporto di apprendistato professionalizzante, ma – nella piena consapevolezza di aver agito nel rispetto del dettato legislativo – si proporrà ricorso in appello avverso la predetta sentenza, fiduciosi che la Corte d’Appello rivaluterà la vicenda in favore di ATM S. p. A ed in conformità del quadro normativo in cui l’Azienda ha operato.

La sentenza infatti appare erronea, poiché la normativa e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il possesso di eventuali competenze già acquisite dal lavoratore non rappresenta ostacolo all’attivazione di un percorso di apprendistato.

In particolare, tutti gli apprendisti della nostra Società acquisiscono conoscenze teoriche e/o pratiche ulteriori rispetto alla sola guida degli autobus, inerenti la conduzione dei tram e dei carro attrezzi”.