104 CITTADINI DEPOSITANO RICORSO, “NO A COSTRUZIONE OPERA”

Gli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di Reggio Calabria) hanno depositato telematicamente un ricorso (ex art. 840 sexiesdecies del Codice di procedura civile) al Tribunale di Roma (sezione Imprese) contro la Stretto di Messina Spa.

Si tratta, in particolare, di un’azione inibitoria collettiva per chiedere al giudice di accertare “la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede”, proseguendo nell’attività per la realizzazione dell’opera, nonostante il PONTE sullo Stretto di Messina “non abbia alcun reale interesse strategico e non è fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici”. I 104 cittadini che hanno intrapreso questa azione vivono sulle due sponde dello Stretto di Messina e hanno “un interesse comune alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e archeologico, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi”.

L’obiettivo è porre in essere ogni attività necessaria a “preservare il territorio, la qualità della vita, la salute e il benessere anche nell’interesse delle future generazioni”.

I ricorrenti, con questa class action, narrano la storia della società e del progetto ed evidenziano la fondatezza delle proprie ragioni, sostenendo che “il decreto PONTE – che ha resuscitato atti e soggetti – è costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea”. “Questo ricorso mira ad accertare e dichiarare ammissibile e fondata l’azione inibitoria collettiva proposta – precisa il collegio di difesa -. Vogliamo, così, ottenere la cessazione immediata da parte della società Stretto di Messina di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell’attività di progettazione dell’opera e, per l’effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione Via Vas e alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione dell’udienza”.

(da agenzia Adnkronos)